Chi acquista pelli esotiche compra anche una responsabilità: dimostrare che ogni pelle proviene da un commercio legale. Lo strumento che lo regola a livello mondiale è la CITES. Conoscerne le basi evita blocchi in dogana, sequestri e danni di reputazione.
Questa guida spiega in modo semplice come funziona la CITES, come si applica in Europa e in Italia e quali documenti aspettarsi dal proprio fornitore.
Nota: questo articolo ha scopo informativo e non sostituisce una consulenza legale. Le norme cambiano: per i casi specifici fate sempre riferimento alle autorità competenti.
Cos’è la CITES
La CITES, nota anche come Convenzione di Washington, è l’accordo internazionale che regola il commercio delle specie animali e vegetali selvatiche minacciate. È stata firmata a Washington il 3 marzo 1973 e oggi vi aderisce la quasi totalità dei Paesi del mondo.
La CITES non vieta il commercio delle pelli esotiche in generale. Lo regola in base al livello di rischio di ciascuna specie, attraverso un sistema di licenze e certificati.
Le tre Appendici
Le specie protette sono elencate in tre Appendici, con regole diverse.
| Appendice | Cosa prevede | Esempi nelle pelli esotiche |
| I | Specie minacciate di estinzione. Il commercio a fini commerciali è in linea di principio vietato, salvo eccezioni (ad esempio esemplari nati in cattività in allevamenti registrati) | Pitone indiano (Python molurus); alcune popolazioni di coccodrillo |
| II | Specie non necessariamente minacciate, ma il cui commercio va controllato. Serve una licenza di esportazione del Paese d’origine | Pitone reticolato, pitone birmano, alligatore americano, caimano, molte popolazioni di coccodrillo |
| III | Specie protette da almeno un Paese che chiede la collaborazione degli altri per controllarne il commercio | Alcune razze d’acqua dolce in determinati Paesi |
Una stessa specie può avere popolazioni in Appendici diverse a seconda del Paese di provenienza. È il caso di diversi coccodrilli: l’origine conta quanto la specie.
Come si applica in Europa: gli Allegati A, B, C e D
L’Unione europea applica la CITES con il Regolamento (CE) n. 338/97 e con il Regolamento (CE) n. 865/2006, che ne stabilisce le modalità di attuazione. Le specie sono elencate in quattro Allegati, in parte più severi delle Appendici CITES.
- Allegato A: corrisponde in gran parte all’Appendice I. Per l’uso commerciale all’interno dell’UE serve, di regola, un certificato specifico.
- Allegato B: corrisponde in gran parte all’Appendice II. Per importare nell’UE servono la licenza di esportazione del Paese d’origine e una licenza di importazione rilasciata dallo Stato membro di destinazione.
- Allegato C: corrisponde all’Appendice III.
- Allegato D: specie monitorate, per le quali si registrano le importazioni con una notifica.
La maggior parte delle pelli esotiche usate nella moda, come il pitone reticolato o il coccodrillo da allevamento, rientra nell’Allegato B.
Chi se ne occupa in Italia
In Italia l’Autorità di gestione CITES è il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Il rilascio di licenze di importazione ed esportazione e dei certificati passa per il Ministero dell’Agricoltura, che si avvale dei Carabinieri forestali.
Dal 1° marzo 2024 le domande di licenza si presentano a uno dei Nuclei Carabinieri CITES presenti sul territorio. I Carabinieri si occupano anche dei controlli sul commercio delle specie protette, mentre i controlli doganali coinvolgono anche la Guardia di Finanza.
Quali documenti accompagnano una pelle esotica
Per un acquirente italiano che compra da un fornitore italiano, i documenti da aspettarsi dipendono dalla specie e dal percorso della pelle. In generale:
- Licenza di esportazione o certificato di riesportazione del Paese da cui la pelle è partita.
- Licenza di importazione UE per le specie degli Allegati A e B, rilasciata al momento dell’ingresso nell’Unione.
- Certificato per uso commerciale per le specie dell’Allegato A, quando previsto.
- Fattura e documenti di trasporto che riportino il nome scientifico della specie, la quantità e i riferimenti ai documenti CITES.
Per le pelli di coccodrillo esiste in più un sistema di marcatura: ogni pelle grezza o conciata porta una targhetta non riutilizzabile con codice del Paese d’origine, specie, anno di produzione e numero di serie. La targhetta deve corrispondere ai documenti.
Allevamento e prelievo in natura
I documenti CITES indicano anche l’origine degli esemplari con un codice. I più comuni per le pelli sono:
- C: animali nati in cattività in allevamento
- R: animali da ranching, cioè uova o piccoli prelevati in natura e cresciuti in allevamento
- W: animali prelevati in natura
Sempre più brand chiedono di conoscere questo codice, perché incide sulle loro politiche di sostenibilità.
Gli errori più comuni
- Indicare in fattura solo il nome commerciale (“pitone”, “croco”) senza il nome scientifico.
- Confondere specie simili con regimi diversi, come il pitone birmano e il pitone indiano.
- Separare le pelli dalla loro documentazione durante la produzione, perdendo la tracciabilità.
- Esportare prodotti finiti in pelle esotica senza verificare se nel Paese di destinazione servono documenti aggiuntivi.
Come lavora Fersa Leather
Ogni materia prima che lavoriamo è importata direttamente da allevamenti selezionati e ogni operazione è accompagnata dalla documentazione CITES prevista. Ai clienti consegniamo pelli con documenti completi e verificabili.
Avete dubbi sui documenti per il vostro progetto? Scriveteci: vi diremo quali pelli sono adatte e quale documentazione le accompagna.